Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il
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Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario.
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L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per
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il suo diritto nella maniera indicata nell'articolo 22 - non è tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia
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Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa
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Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente
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Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza
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La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento
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quali abbia vigore la convertibilità dei biglietti di banca in oro.
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La girata è valida ancorchè il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la
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cancelleria del giudice competente, purchè abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano
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personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del
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disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.
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girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.
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sulla quale è tratto abbia ricevuto la relativa matrice; 7° la sottoscrizione del traente.